Responsabilità delle strutture sociosanitarie
Caduta o piaghe da decubito in RSA: diritti dei familiari e risarcimento
Quando un familiare ricoverato in una RSA, in una casa di riposo o in una casa di cura cade e si frattura, oppure sviluppa piaghe da decubito, la struttura può essere chiamata a rispondere del danno se non ha adottato le misure di prevenzione e di sorveglianza dovute. Il primo passo è chiedere subito la documentazione assistenziale e farla valutare da un medico legale.
A cura dell’Avv. Massimo Calzavara · Aggiornato al 29 ottobre 2026 · Chi siamo →
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In breve
- La RSA è una struttura sociosanitaria: secondo la legge 24/2017 risponde del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale.
- Una caduta o una piaga non è automaticamente colpa della struttura: conta se il rischio era stato valutato e se le misure previste sono state applicate davvero.
- La documentazione va chiesta per iscritto: la direzione sanitaria deve consegnarla entro 7 giorni, con eventuali integrazioni entro 30.
- Prima di una causa la legge richiede una consulenza tecnica preventiva o una mediazione, che spesso portano a un accordo.
Quando la struttura può essere responsabile
Chi accoglie una persona fragile assume l’obbligo di proteggerla dai rischi prevedibili. Per questo ogni ospite dovrebbe avere un piano assistenziale individuale (PAI) che valuti, tra l’altro, il rischio di caduta e quello di lesioni da pressione, e indichi le misure da adottare.
Cadute
Si verifica se il rischio di caduta era stato valutato all’ingresso e aggiornato nel tempo, se erano previste misure adeguate (per esempio sponde, letto basso, sensori, ausili per camminare, accompagnamento ai servizi, sorveglianza notturna) e se sono state realmente applicate. Contano anche i tempi di intervento dopo la caduta e la tempestività degli accertamenti, come una radiografia in caso di sospetta frattura.
Piaghe da decubito
Le lesioni da pressione si sviluppano quando una persona resta a lungo nella stessa posizione. Si verifica se il rischio era stato valutato con le apposite scale, se erano previsti e documentati i cambi di posizione, i presidi antidecubito (materassi e cuscini), l’igiene, l’idratazione e l’alimentazione, e se la comparsa e l’aggravamento delle lesioni sono stati segnalati e trattati in tempo.
Se il vostro familiare è ancora ricoverato
- fotografate lesioni e ferite, indicando la data;
- annotate cosa vi viene detto, quando e da chi;
- chiedete per iscritto un colloquio con il responsabile sanitario e copia della documentazione;
- se la situazione non migliora, valutate con il medico curante un eventuale trasferimento.
Chiedere la documentazione è un vostro diritto e non significa iniziare una causa.
Chi risponde e con quali termini
La legge 24/2017 («Gelli-Bianco») stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale delle condotte del personale di cui si avvale (artt. 1218 e 1228 del codice civile), mentre il singolo operatore risponde di regola a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
- Diritti dell’ospite verso la struttura, che in caso di decesso passano agli eredi: prescrizione di 10 anni.
- Danno proprio dei familiari, per esempio per la perdita del congiunto: prescrizione di 5 anni; se il fatto costituisce reato soggetto a una prescrizione più lunga, si applica quest’ultima (art. 2947, comma 3, c.c.).
- La prescrizione può essere interrotta con una richiesta scritta.
Chi chiede il risarcimento deve dimostrare, secondo il criterio del «più probabile che non», che il danno è stato causato o aggravato dall’assistenza ricevuta. La struttura, per non rispondere, deve dimostrare che una corretta assistenza è stata impedita da una causa imprevedibile e inevitabile. Per questo la documentazione assistenziale è decisiva.
Documenti da chiedere subito
- cartella clinica e diario assistenziale (infermieristico e socio-assistenziale);
- piano assistenziale individuale (PAI) e suoi aggiornamenti;
- valutazioni del rischio di caduta e del rischio di lesioni da pressione;
- schede di mobilizzazione e dei cambi di posizione;
- registro o segnalazione delle cadute e documentazione degli interventi successivi;
- contratto di ingresso e carta dei servizi della struttura;
- referti di pronto soccorso e ricoveri successivi.
La richiesta va indirizzata alla direzione sanitaria della struttura. Se non sapete come formularla, vi aiutiamo a prepararla.
Il percorso
- Raccolta della documentazione e primo colloquio.
- Parere del medico legale, eventualmente affiancato da un geriatra o da un ortopedico: valuta se l’assistenza è stata adeguata e se le carenze hanno causato o aggravato il danno. Prima di incaricarlo vi comunichiamo per iscritto il costo; se il parere conclude che non ci sono basi, ve lo diciamo e vi fermate lì.
- Richiesta di risarcimento alla struttura e alla sua assicurazione.
- Consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) o mediazione: la legge 24/2017 le richiede prima del giudizio e alla consulenza deve partecipare anche l’assicurazione, che deve formulare un’offerta o spiegare perché non la formula.
- Giudizio civile, se non si raggiunge un accordo.
- Profili penali: per le lesioni colpose, anche gravi, la querela va presentata di regola entro 3 mesi da quando si ha conoscenza del fatto. Si procede invece d’ufficio in caso di decesso (omicidio colposo) e quando la trascuratezza integra reati come l’abbandono di persona incapace (art. 591 c.p.) o, nei casi di condotte abituali, i maltrattamenti (art. 572 c.p.).
Domande frequenti
Mia madre è caduta in RSA e si è rotta il femore: la struttura è responsabile?
Non necessariamente. La struttura risponde se il rischio di caduta era prevedibile e non sono state adottate o applicate le misure adeguate, oppure se dopo la caduta l’intervento è stato tardivo. Lo si verifica sulla documentazione, con l’aiuto di un medico legale.
Le piaghe da decubito sono sempre segno di cattiva assistenza?
Non sempre: in alcune condizioni cliniche molto gravi possono comparire nonostante cure corrette. Si valuta se il rischio era stato riconosciuto, se i cambi di posizione e i presidi antidecubito risultano dalle schede e se le lesioni sono state trattate in tempo.
Entro quanto tempo la RSA deve consegnarmi la documentazione?
La legge 24/2017 prevede che la direzione sanitaria consegni la documentazione sanitaria disponibile entro 7 giorni dalla richiesta, con eventuali integrazioni entro 30 giorni. La richiesta può farla l’ospite, una persona da lui delegata per iscritto, l’amministratore di sostegno o, dopo il decesso, gli aventi diritto.
Il mio familiare non è in grado di decidere: chi può agire?
Se l’ospite non è in condizione di occuparsi dei propri interessi, il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno, spesso un familiare, che agisce per suo conto. I familiari più stretti possono avere anche un proprio diritto al risarcimento.
Era già molto anziano e malato: ha senso chiedere un risarcimento?
L’età e le malattie preesistenti non escludono la responsabilità della struttura: incidono sulla valutazione del collegamento tra carenze assistenziali e danno e sulla misura del risarcimento. Anche per una persona fragile il peggioramento evitabile della qualità della vita è un danno.
Temo che, se protesto, il mio familiare venga trattato peggio.
È una preoccupazione comprensibile. Chiedere la documentazione e segnalare un problema è un vostro diritto. Valutiamo insieme il modo e il momento più adatti per muoversi, anche in vista di un eventuale trasferimento.
Quanto costa una prima valutazione?
Il primo colloquio è gratuito. Il parere del medico legale ha un costo che vi comunichiamo prima per iscritto, e decidete voi se procedere. Leggete come funziona il compenso.
Alcune verifiche vanno fatte presto: chiamateci, anche se sono passati giorni o settimane.