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Responsabilità medica

Malasanità: quando le cure non sono state quelle dovute

Un errore medico, in un ospedale pubblico o privato, in una clinica, al pronto soccorso o in una RSA, cambia la vita di una persona e della sua famiglia. La legge prevede strumenti precisi per accertare le responsabilità e ottenere il risarcimento: conoscerli e usarli nei tempi giusti è decisivo.

Quali casi seguiamo

Seguiamo casi avvenuti negli ospedali pubblici (ULSS e aziende ospedaliere), nelle cliniche e case di cura private, anche convenzionate, e nelle RSA:

  • diagnosi mancata o tardiva, anche in pronto soccorso, per esempio un ictus o un infarto non riconosciuti;
  • errori in reparto, in sala operatoria o durante il parto;
  • infezioni contratte in ospedale e sepsi non riconosciute in tempo;
  • terapie sbagliate, errori nei farmaci, dimissioni affrettate, mancato trasferimento in una struttura adeguata;
  • assistenza inadeguata in casa di cura, in RSA o in ospedale di comunità: cadute, fratture, piaghe da decubito;
  • decesso del paziente che si poteva evitare.

Ospedale, clinica o RSA: anche se il vostro familiare è ancora ricoverato.

Non serve che sia successo il peggio per chiedere una valutazione. Nel frattempo conviene:

  • fotografare ferite e lesioni, indicando la data;
  • chiedere per iscritto copia della cartella clinica; per le RSA anche del diario assistenziale, del piano assistenziale individuale e del registro delle cadute;
  • annotare cosa vi è stato detto, quando e da chi.

Per la querela per lesioni colpose il termine è di regola di 3 mesi: se il problema risale a qualche settimana fa, sentiteci presto.

Chi risponde del danno

La legge sulla responsabilità sanitaria (legge 24/2017, detta «Gelli-Bianco») distingue due posizioni:

  • la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale: per i diritti del paziente, che in caso di decesso si trasmettono agli eredi, la prescrizione è di regola di 10 anni;
  • il singolo medico che opera nella struttura risponde, di regola, a titolo di responsabilità extracontrattuale, con prescrizione di 5 anni.

In parole semplici, se è morto un vostro genitore: come eredi potete chiedere il risarcimento dei danni che lui ha subito (di regola entro 10 anni verso la struttura); come figli potete chiedere anche, in proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, cioè del danno per la perdita del legame con lui: la sofferenza e lo sconvolgimento della vita familiare (di regola entro 5 anni). Sono due richieste diverse, che si portano avanti insieme.

I familiari hanno inoltre un proprio diritto al risarcimento: per la perdita del congiunto e anche quando il loro caro, per esempio un figlio, ha subito lesioni gravissime. Per questo diritto la prescrizione è di regola di 5 anni, anche verso la struttura; nei danni da parto la posizione del neonato e dei genitori ha regole particolari, da valutare subito. Ogni posizione ha le sue regole e i suoi termini di prescrizione, che possono essere interrotti: per questo conviene valutarle subito.

Il percorso

  1. Cartella clinica. La struttura deve consegnare la documentazione sanitaria disponibile entro 7 giorni dalla richiesta, con eventuali integrazioni entro 30 giorni.
  2. Parere del medico legale, affiancato quando serve da uno specialista della materia (per esempio un infettivologo per le infezioni, un neurologo per un ictus o un ortopedico per le fratture): valuta se ci sono stati errori e se hanno causato o aggravato il danno. Prima di incaricarlo vi comunichiamo per iscritto il costo del parere e decidete voi; se il parere conclude che non ci sono basi, ve lo diciamo e vi fermate lì.
  3. Mediazione o consulenza tecnica preventiva (il cosiddetto ATP, art. 696-bis del codice di procedura civile). Prima del giudizio la legge richiede, a pena di improcedibilità, uno di questi passaggi, spesso decisivo per arrivare a una transazione. Alla consulenza tecnica preventiva devono partecipare anche le compagnie di assicurazione, che devono formulare un’offerta di risarcimento o comunicare i motivi per cui non la formulano.
  4. Giudizio civile di risarcimento, se non si arriva a un accordo.
  5. Procedimento penale, quando i fatti possono costituire reato: denuncia o querela (per le lesioni colpose, di regola entro 3 mesi da quando si ha conoscenza del possibile errore; in caso di decesso il reato è procedibile d’ufficio e la querela non serve), autopsia disposta dal pubblico ministero, eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione, costituzione di parte civile nel processo.

Che cosa si può ottenere

Il risarcimento comprende il danno biologico (alla salute), il danno morale (le sofferenze), le spese mediche e il danno patrimoniale (le perdite economiche). In caso di decesso, ciascun familiare stretto può chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. I valori di riferimento sono fissati dalla legge (per le lesioni più gravi, la Tabella unica nazionale per i fatti dal 5 marzo 2025) e, negli altri casi e per il danno dei familiari, dalle tabelle elaborate dai tribunali; vengono poi adattati al caso concreto.

Documenti utili

  • cartella clinica completa, referti, lettere di dimissione, esami e immagini;
  • per le RSA e le case di riposo: diario assistenziale, piano assistenziale individuale, schede di mobilizzazione e registro delle cadute, contratto di ingresso;
  • per i danni da parto: cartella ostetrica e neonatale, tracciati cardiotocografici, esami del bambino;
  • fotografie, messaggi, appunti con date, orari e nomi.

Se non li avete tutti non preoccupatevi: vi aiutiamo a richiederli.

Parole utili

  • Querela: la richiesta della persona offesa di procedere penalmente per un reato, come le lesioni colpose.
  • Esposto o denuncia: la segnalazione alla Procura di fatti che potrebbero costituire reato.
  • Procedibile d’ufficio: la Procura procede anche senza querela, come nel caso di un decesso.
  • Costituzione di parte civile: la richiesta di risarcimento presentata all’interno del processo penale.
  • Consulenza tecnica preventiva: una verifica medico-legale affidata a un consulente nominato dal giudice, prima dell’eventuale causa, per favorire un accordo.
Ogni caso è diverso: non promettiamo risultati. Promettiamo una valutazione seria, fatta con un medico legale, e una risposta chiara sulle possibilità concrete.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per agire?

Dipende da chi è responsabile e da chi agisce: la prescrizione è di regola di 10 anni per i diritti del paziente verso la struttura, di 5 anni per il danno proprio dei familiari e per l’azione verso il singolo medico. La prescrizione può essere interrotta e, se il fatto è reato, il termine può essere più lungo. Sul piano penale, per le lesioni colpose la querela va presentata di regola entro 3 mesi; in caso di decesso il reato è procedibile d’ufficio. Non aspettate: le prove, a partire dalla cartella clinica e dai ricordi dei testimoni, si indeboliscono con il tempo.

È caduto in RSA o ha piaghe da decubito: è sempre colpa della struttura?

Non sempre. Per le cadute si valuta se il rischio era stato considerato, se il piano assistenziale prevedeva misure adeguate (sponde, letto basso, sensori, sorveglianza) e se sono state davvero applicate. Per le piaghe contano la mobilizzazione, il cambio di posizione e i presidi antidecubito, che devono risultare dalle schede. Lo valuta il medico legale sulla documentazione: per questo il primo passo è una valutazione, non un giudizio.

Il mio familiare è ancora vivo: chi può agire?

Agisce direttamente il paziente. Se non è in condizione di farlo, un familiare può essere nominato amministratore di sostegno dal giudice tutelare e agire per suo conto. I familiari più stretti possono avere anche un proprio diritto al risarcimento.

Chi può chiedere la cartella clinica mentre è ricoverato?

Il paziente stesso, una persona da lui delegata per iscritto oppure, se nominato, l’amministratore di sostegno. Vi aiutiamo a preparare la richiesta.

Temo che, se protesto, il mio familiare venga trattato peggio.

È una preoccupazione comprensibile. Chiedere la documentazione e segnalare un problema è un vostro diritto. Ne parliamo insieme e valutiamo il modo e il momento più adatti per muoversi, anche in vista di un eventuale trasferimento in un’altra struttura.

Devo anticipare dei soldi?

Il primo colloquio è gratuito. Vanno poi sostenute le spese vive, come il parere del medico legale, il cui costo vi comunichiamo prima per iscritto: di solito da alcune centinaia di euro nei casi semplici a circa 1.000 euro nei casi complessi. Tempi e modalità del compenso dello studio sono concordati per iscritto prima di iniziare. Leggete come funziona.

Il mio familiare era anziano o aveva già altre malattie: ho diritto al risarcimento?

Sì, in molti casi. Le malattie preesistenti non escludono la responsabilità di chi ha curato male: incidono sulla valutazione del collegamento tra errore e danno e sulla misura del risarcimento. Anche quando non si può dimostrare che cure corrette avrebbero evitato il decesso, i giudici possono riconoscere il risarcimento per la perdita di una possibilità seria e concreta di sopravvivenza o di guarigione (la cosiddetta perdita di chance).

Quanto tempo ci vuole?

La fase di mediazione o di consulenza tecnica preventiva richiede in genere diversi mesi, e non di rado il caso si chiude con un accordo proprio in questa fase. Se è necessario un giudizio, i tempi si allungano. Vi indichiamo all’inizio una stima realistica dei tempi.

Il danno riguarda un bambino: chi agisce e fino a quando?

Per il figlio minorenne agiscono i genitori come suoi rappresentanti; un’eventuale transazione deve essere autorizzata dal giudice tutelare. Attenzione: la minore età, di regola, non sospende la prescrizione. Conviene quindi valutare il caso subito.

Non voglio mettermi contro l’ospedale: chiedere un parere significa fare causa?

No. Il colloquio con noi e il parere del medico legale sono riservati: la struttura non ne sa nulla. Solo dopo, se ci sono basi, decidete voi se e come procedere. La richiesta di risarcimento è rivolta di regola alla struttura e alla sua assicurazione, e spesso si chiude con un accordo senza arrivare al giudice.

Mio marito (o un altro familiare) è vivo e in riabilitazione: posso chiamarvi io?

Sì, anche al telefono o in videochiamata. Se il vostro familiare è in grado di capire e di firmare, agisce lui, con il vostro aiuto; l’amministratore di sostegno serve solo se non è in condizione di farlo.

La querela è obbligatoria per avere il risarcimento?

No. La querela serve se volete che si proceda penalmente per le lesioni; il risarcimento si può chiedere comunque, anche senza querela. Poiché la querela ha un termine di 3 mesi, conviene sentirci prima della scadenza per decidere con calma.

È necessario presentare una denuncia?

No. Il procedimento penale e l’azione civile di risarcimento sono distinti e possono procedere insieme o separatamente. Valutiamo con voi se e quando è utile presentare una denuncia o un esposto e costituirsi parte civile.

È successo qualcosa di grave?
Alcune verifiche vanno fatte presto e alcuni atti del procedimento penale hanno termini brevi, ma per il risarcimento la prescrizione si conta di regola in anni: chiamateci anche se sono passati giorni o settimane. Per le urgenze l’Avv. Ometto risponde anche la sera e nel fine settimana.
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