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Infortunistica stradale

Incidenti stradali gravi: tutela piena, penale e civile

Quando un incidente provoca lesioni gravi o la morte di una persona, non basta una trattativa con l’assicurazione: servono un accertamento serio della responsabilità, una valutazione medico-legale accurata e, spesso, la costituzione di parte civile nel processo penale.

Quando rivolgersi a un avvocato

  • lesioni gravi con conseguenze permanenti;
  • morte di un familiare in un incidente;
  • automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni e passeggeri coinvolti;
  • l’assicurazione contesta la dinamica o attribuisce una parte di colpa alla vittima;
  • veicolo non assicurato o non identificato;
  • procedimento penale per lesioni stradali gravi o omicidio stradale.

Cosa facciamo

  1. Ricostruzione dei fatti: verbali, testimoni, fotografie, eventuale consulenza tecnica sulla dinamica.
  2. Valutazione medico-legale delle lesioni e delle conseguenze permanenti.
  3. Richiesta di risarcimento all’assicurazione, con la quantificazione di ogni voce di danno.
  4. Negoziazione assistita: se l’assicurazione non formula un’offerta adeguata, è il passaggio che la legge richiede prima di rivolgersi al giudice.
  5. Fondo di garanzia per le vittime della strada, ad esempio se il veicolo non è assicurato o non è stato identificato (in questo caso con limiti per i danni alle cose).
  6. Costituzione di parte civile nel processo penale e, se necessario, giudizio civile di risarcimento.

Cosa si può ottenere

Per la persona ferita: danno biologico (alla salute), danno morale (le sofferenze), spese mediche, di fisioterapia e di assistenza, danno patrimoniale per la perdita di reddito presente e futura. Per chi lavora in proprio conta il mancato guadagno, da documentare con dichiarazioni dei redditi, fatture e lavori persi.

Anche i familiari più stretti possono avere un proprio diritto al risarcimento:

  • quando il loro caro ha subito lesioni gravi che cambiano la vita della famiglia;
  • in caso di decesso, per il danno da perdita del rapporto parentale;
  • se la vittima contribuiva al reddito familiare, per il danno patrimoniale.
Dopo un incidente non firmate quietanze o accordi con l’assicurazione prima di aver fatto valutare il danno: una volta firmato un accordo, di solito non si può più chiedere altro.

Domande frequenti

Entro quanto tempo devo agire?

Per il risarcimento dei danni da circolazione la prescrizione è di due anni, più lunga quando il fatto costituisce reato. Sul piano penale, per le lesioni personali stradali la querela va di regola presentata entro 3 mesi, salvo i casi aggravati procedibili d’ufficio: se il fatto è recente, chiamateci subito.

L’assicurazione mi ha già fatto un’offerta: cosa faccio?

Non firmate nulla prima di averla fatta valutare. Un’offerta non accettata come definitiva, di regola, non si perde: la somma offerta può essere versata e trattenuta come acconto sul risarcimento complessivo. Valutiamo insieme se l’offerta è adeguata.

Quanto tempo ci vuole?

Con l’assicurazione si può arrivare a un accordo anche in alcuni mesi, dopo la stabilizzazione delle lesioni e la valutazione medico-legale. Se l’assicurazione contesta la responsabilità o offre troppo poco, serve un giudizio e i tempi si allungano. Vi diamo una stima realistica all’inizio.

Non posso muovermi: come facciamo?

Se non potete spostarvi, potete chiederci di fissare il primo incontro in un altro luogo, oppure parlarne al telefono o in videochiamata.

L’assicurazione mi ha telefonato o chiesto un incontro: cosa faccio?

Al telefono potete limitarvi a prendere nome e recapito e dire che vi risentirete tramite il vostro avvocato, senza rilasciare dichiarazioni sulla dinamica. Prima di incontrare il liquidatore, e comunque prima di firmare qualsiasi cosa, sentiteci: possiamo seguire noi i rapporti con l’assicurazione. La visita del medico legale fiduciario dell’assicurazione va comunque consentita, se possibile con l’assistenza del vostro medico legale. Le prime dichiarazioni e le prime offerte pesano molto sul risultato finale.

Mio marito (o mia moglie, un figlio) è ricoverato: posso chiamarvi io?

Sì, anche la sera: un familiare ricoverato dopo un incidente per noi è un’urgenza. Il primo colloquio può farlo un familiare, anche al telefono o in videochiamata; al telefono bastano pochi minuti per capire cosa fare subito. Nel frattempo si può già lavorare: acquisire il verbale, conservare le prove e seguire i rapporti con l’assicurazione.

Il ferito non è in grado di firmare: chi può agire?

Se la persona ferita non è in condizione di occuparsi dei propri interessi, il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno, spesso un familiare, che agisce per suo conto nei limiti fissati dal giudice, che autorizza anche un’eventuale transazione. Vi seguiamo anche in questo passaggio.

Nel frattempo la famiglia non ha più un reddito: si può avere un acconto?

In alcuni casi sì. Nel corso del giudizio civile, chi a causa dell’incidente si trova in stato di bisogno può chiedere al giudice l’assegnazione di una somma in acconto sul risarcimento; nel processo penale, con la sentenza di condanna, il giudice può assegnare alla parte civile una provvisionale. Valutiamo insieme se ci sono le condizioni.

L’incidente è avvenuto andando o tornando dal lavoro: cambia qualcosa?

Può trattarsi di infortunio «in itinere», indennizzato dall’INAIL. All’assicurazione del responsabile si chiede poi la parte di danno che l’indennizzo INAIL non copre (il cosiddetto danno differenziale e complementare). Vi aiutiamo a verificarlo e a coordinare le diverse richieste.

Nel frattempo, chi aiuta la famiglia con le spese di tutti i giorni?

Dipende dalla situazione: l’indennità di malattia per chi è dipendente, la tutela INAIL se l’incidente è avvenuto andando o tornando dal lavoro, eventuali polizze infortuni personali, aziendali o previste dal contratto di lavoro, e nel tempo acconti o provvisionali sul risarcimento. Vi aiutiamo a fare l’elenco completo.

Mi è stato proposto un contratto da un’agenzia o da altri: cosa controllo?

Prima di firmare, verificate per iscritto: chi vi rappresenterà; quale percentuale viene trattenuta e su quali somme, comprese le spese legali rimborsate; chi vi assisterà nell’eventuale procedimento penale e nella costituzione di parte civile; come si può recedere. Se il contratto è stato concluso a casa o in ospedale, di regola potete esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni. Potete portarlo al primo colloquio: lo leggiamo insieme.

Chi paga le spese legali?

Spesso una parte delle spese legali viene riconosciuta dall’assicurazione o dalla controparte; la parte non rimborsata resta regolata dall’accordo scritto con lo studio. Leggete come funziona il compenso.

È successo qualcosa di grave?
Alcune verifiche vanno fatte presto e alcuni atti del procedimento penale hanno termini brevi, ma per il risarcimento la prescrizione si conta di regola in anni: chiamateci anche se sono passati giorni o settimane. Per le urgenze l’Avv. Ometto risponde anche la sera e nel fine settimana.
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