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Penale e civile

Lesioni gravi o gravissime in un incidente stradale: querela e risarcimento

Quando un incidente stradale provoca lesioni gravi o gravissime, la persona ferita ha due ordini di diritti: chiedere che si proceda penalmente contro il responsabile e ottenere il risarcimento completo dei danni dall’assicurazione. Nei casi non aggravati serve una querela entro tre mesi: per questo alcune scelte vanno fatte presto, anche mentre la persona è ancora ricoverata.

A cura dell’Avv. Pier Giorgio Ometto e dell’Avv. Massimo Calzavara · Aggiornato al 29 ottobre 2026 · Chi siamo →

Vedi anche: Incidenti stradali gravi · Omicidio stradale: i diritti dei familiari · Cosa fare nelle prime 48 ore

In breve

  • Le lesioni personali stradali gravi o gravissime sono un reato (art. 590-bis del codice penale) procedibile a querela, salvo che ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla legge, come la guida in stato di ebbrezza: in quel caso si procede d’ufficio.
  • La querela va presentata entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto.
  • Il risarcimento si chiede all’assicurazione del veicolo responsabile, che deve rispondere entro 90 giorni dalla richiesta completa; per i postumi dal 10% in su si applica, per i sinistri dal 5 marzo 2025, la Tabella unica nazionale.
  • Anche i familiari possono avere un proprio diritto al risarcimento, quando le lesioni del congiunto hanno sconvolto la loro vita.

Quando le lesioni sono gravi o gravissime

La distinzione è fissata dall’art. 583 del codice penale.

  • Lesioni gravi: se ne deriva una malattia che mette in pericolo la vita, oppure una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni, oppure l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
  • Lesioni gravissime: se ne deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà della favella.

Il procedimento penale

La legge punisce chi causa per colpa a un’altra persona lesioni gravi o gravissime violando le norme sulla circolazione stradale. Le pene sono più alte se il conducente guidava in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti, oppure se ha commesso violazioni particolarmente gravi, come superare di molto il limite di velocità, passare con il rosso o circolare contromano, e sono aumentate se guidava senza patente o con un veicolo non assicurato.

La querela

Quando non ricorre alcuna aggravante, il reato è punibile solo a querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto (art. 124 c.p.). Se invece ricorre un’aggravante, la Procura procede d’ufficio. Poiché all’inizio non sempre si sa se ci sono aggravanti, ad esempio in attesa degli esiti degli esami su alcol e stupefacenti, è prudente valutare la querela entro i tre mesi in ogni caso.

Cosa può fare la persona ferita

  • presentare querela e chiedere di essere informata di un’eventuale richiesta di archiviazione, per potersi opporre;
  • presentare memorie e indicare elementi di prova, anche con un proprio consulente tecnico sulla dinamica e sulle lesioni;
  • costituirsi parte civile nel processo: con la condanna il giudice può assegnare una provvisionale, cioè una somma immediata nei limiti del danno già provato (art. 539 c.p.p.).

Se la persona ferita non è in grado di occuparsene

Se non è in condizione di curare i propri interessi, il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno, spesso un familiare, che agisce per suo conto nei limiti fissati dal giudice. Gli atti più importanti, come un’eventuale transazione con l’assicurazione, richiedono l’autorizzazione del giudice. Nel frattempo i familiari possono già chiamarci: alcune verifiche vanno fatte subito.

Il risarcimento

A chi si chiede

Il risarcimento si chiede all’assicurazione del veicolo responsabile. La richiesta deve contenere i dati previsti dalla legge, tra cui le informazioni sull’età, l’attività e il reddito del danneggiato e la documentazione medica; l’assicurazione deve formulare un’offerta motivata, o spiegare perché non la formula, entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa (art. 148 del Codice delle assicurazioni). Se l’offerta non viene accettata, la somma va comunque versata e si considera un acconto. Se il veicolo non è stato identificato o non era assicurato, interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283 del Codice delle assicurazioni).

Prima di una causa civile la legge richiede un tentativo di negoziazione assistita; non è necessario se il risarcimento viene chiesto con la costituzione di parte civile nel processo penale (art. 3 del decreto-legge 132/2014).

Quali danni

  • Danno biologico, temporaneo e permanente, accertato dal medico legale. Per i postumi dal 10% al 100% e per i sinistri dal 5 marzo 2025 si applica la Tabella unica nazionale (D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, attuativo dell’art. 138 del Codice delle assicurazioni), che comprende anche la componente di sofferenza e consente al giudice di aumentare il risarcimento fino al 30% quando la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti della vita, documentati e accertati.
  • Danno patrimoniale: spese mediche, di riabilitazione e di assistenza, anche future, adattamenti della casa e del veicolo, perdita del reddito presente e della capacità di guadagno futura.
  • Danno dei familiari: i prossimi congiunti possono chiedere in proprio il risarcimento della sofferenza effettivamente provata a causa delle lesioni del loro caro (Cass. Sezioni Unite n. 9556/2002), oltre alle perdite economiche che hanno subito, ad esempio per l’assistenza prestata.

Prima di chiudere un accordo è importante che le lesioni siano stabilizzate, cioè che il medico legale possa valutare i postumi definitivi: una transazione firmata troppo presto, di regola, non si può più riaprire.

Termini

Per i danni da circolazione stradale la prescrizione ordinaria è di due anni (art. 2947, comma 2, c.c.). Quando però il fatto costituisce reato e il reato ha una prescrizione più lunga, si applica quest’ultima anche all’azione civile (art. 2947, comma 3, c.c.); secondo le Sezioni Unite della Cassazione (n. 27337/2008) ciò vale anche se la querela non è stata presentata. Per le lesioni stradali gravi o gravissime la prescrizione del reato è di almeno sei anni (art. 157 c.p.). Conviene comunque non attendere: le prove si indeboliscono con il tempo e la querela ha un termine di soli tre mesi.

Penale e civile: perché seguirli insieme

Gli atti del procedimento penale, come la ricostruzione della dinamica e gli esiti degli accertamenti su alcol e stupefacenti, sono spesso decisivi anche per il risarcimento. Nello studio il procedimento penale è seguito dall’Avv. Pier Giorgio Ometto e la richiesta di risarcimento dall’Avv. Massimo Calzavara, che lavorano sullo stesso fascicolo.

Ogni caso è diverso: non promettiamo risultati. Promettiamo una valutazione seria degli atti e delle lesioni, fatta con un medico legale, e una risposta chiara sulle possibilità concrete.

Domande frequenti

Entro quando bisogna presentare la querela?

Entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto. La querela non serve se ricorre una circostanza aggravante, come la guida in stato di ebbrezza, perché in quel caso si procede d’ufficio; poiché all’inizio non sempre si sa, è prudente valutarla in ogni caso entro i tre mesi.

Chi presenta la querela se il ferito è in coma o non è in grado?

Se la persona non è in condizione di provvedere, occorre valutare subito come tutelare il termine, anche con la nomina di un amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare. Contattateci appena possibile: è una delle verifiche da fare nei primi giorni.

Per avere il risarcimento serve la querela?

No. Il risarcimento si può chiedere all’assicurazione anche senza querela. La querela serve se si vuole che si proceda penalmente e permette di costituirsi parte civile nel processo.

L’assicurazione ci ha già fatto un’offerta: cosa facciamo?

Non firmate prima di averla fatta valutare, soprattutto se le lesioni non sono ancora stabilizzate. Se non accettate, l’assicurazione deve comunque versare la somma offerta, che viene considerata un acconto sul risarcimento definitivo.

Nel frattempo la famiglia non ha più un reddito: si può avere un acconto?

Sì, in alcuni casi. Nel giudizio civile o penale di primo grado, chi si trova in stato di bisogno a causa del sinistro può chiedere l’assegnazione di una somma in acconto, fino ai quattro quinti del risarcimento presumibile, se emergono gravi elementi di responsabilità del conducente (art. 147 del Codice delle assicurazioni). Nel processo penale, con la condanna, il giudice può assegnare una provvisionale.

Anche i familiari hanno diritto a un risarcimento?

Sì, quando provano una sofferenza effettiva legata al rapporto con la persona ferita, ad esempio per lesioni che hanno cambiato la vita della famiglia, e per le perdite economiche subite, come quelle per l’assistenza.

L’incidente è avvenuto andando o tornando dal lavoro: cambia qualcosa?

Può trattarsi di infortunio in itinere, indennizzato dall’INAIL; all’assicurazione del responsabile si chiede poi la parte di danno non coperta dall’indennizzo. Leggete la pagina sugli incidenti stradali.

Quanto costa una prima valutazione?

Il primo colloquio è gratuito. Prima di ogni attività vi indichiamo per iscritto compenso e spese prevedibili. Leggete come funziona il compenso.

Un vostro familiare ha subito lesioni gravi in un incidente?
La querela ha un termine di tre mesi: chiamateci, anche se è ancora ricoverato.
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