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Penale e civile

Omicidio stradale: i diritti dei familiari della vittima

Quando una persona muore in un incidente stradale causato da altri, i familiari hanno due ordini di diritti: partecipare al procedimento penale contro il responsabile, anche come parte civile, e ottenere il risarcimento dei danni dall’assicurazione. Le due strade si seguono insieme, e alcune scelte vanno fatte nei primi giorni.

A cura dell’Avv. Pier Giorgio Ometto e dell’Avv. Massimo Calzavara · Aggiornato al 29 ottobre 2026 · Chi siamo →

Vedi anche: Incidenti stradali gravi · Lesioni gravi o gravissime · Cosa fare nelle prime 48 ore

In breve

  • L’omicidio stradale (art. 589-bis del codice penale) è procedibile d’ufficio: la Procura indaga anche senza denuncia dei familiari.
  • I prossimi congiunti esercitano i diritti che spettavano alla vittima come persona offesa e possono costituirsi parte civile nel processo.
  • Il risarcimento si chiede all’assicurazione del veicolo responsabile, che deve rispondere entro 90 giorni dalla richiesta completa; se il veicolo non è assicurato o non è identificato interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
  • Per l’omicidio stradale i termini di prescrizione del reato sono raddoppiati e, finché il reato non è prescritto, valgono anche per l’azione civile.

Il procedimento penale

La legge punisce chi causa per colpa la morte di una persona violando le norme sulla circolazione stradale con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono più alte se il conducente guidava in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti, oppure se ha commesso violazioni particolarmente gravi, come superare di molto il limite di velocità, passare con il rosso o circolare contromano. Sono invece ridotte quando la morte non è conseguenza esclusiva della condotta del conducente.

Cosa possono fare i familiari

  • Esercitare i diritti della persona offesa: se la vittima è deceduta, li esercitano i prossimi congiunti o la persona con lei stabilmente convivente (art. 90 c.p.p.). Possono presentare memorie e indicare elementi di prova.
  • Partecipare all’autopsia e agli altri accertamenti non ripetibili, nominando un proprio consulente tecnico: la Procura deve avvisare la persona offesa del giorno e dell’ora del conferimento dell’incarico (art. 360 c.p.p.). Anche per la ricostruzione della dinamica può essere utile un consulente di parte.
  • Chiedere di essere informati di un’eventuale richiesta di archiviazione e, se arriva, opporsi chiedendo che le indagini proseguano (art. 408 c.p.p.).
  • Costituirsi parte civile nel processo, per chiedere il risarcimento direttamente al giudice penale. Con la condanna, il giudice può assegnare una provvisionale, cioè una somma immediata in acconto, nei limiti del danno già provato (art. 539 c.p.p.).

Nei primi giorni

  • non firmate quietanze o accordi con l’assicurazione prima di aver fatto valutare il danno;
  • raccogliete i dati dell’incidente: luogo, ora, veicoli e targhe, forze dell’ordine intervenute, eventuali testimoni;
  • se è disposta l’autopsia, valutate subito la nomina di un consulente medico-legale di parte.

Per i passi pratici: cosa fare nelle prime 48 ore.

Il risarcimento

A chi si chiede

Il risarcimento si chiede all’assicurazione del veicolo responsabile. La richiesta deve contenere i dati previsti dalla legge, tra cui lo stato di famiglia della vittima; l’assicurazione deve formulare un’offerta motivata, o spiegare perché non la formula, entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa (art. 148 del Codice delle assicurazioni). Se l’offerta non viene accettata, la somma va comunque versata e si considera un acconto sul risarcimento definitivo.

Se il veicolo non è stato identificato o non era assicurato, il risarcimento è dovuto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla CONSAP (art. 283 del Codice delle assicurazioni).

Quali danni

  • Danno da perdita del rapporto parentale: spetta in proprio a ciascun familiare (coniuge o convivente, figli, genitori, fratelli e anche nonni e nipoti, pure se non conviventi, quando dimostrano un legame affettivo effettivo) per la sofferenza e lo sconvolgimento della vita familiare. La convivenza non è un requisito, ma conta per la prova e per la misura del risarcimento. Si quantifica con le tabelle elaborate dai tribunali, adattate al caso concreto.
  • Danno patrimoniale: la perdita del contributo economico che la vittima dava alla famiglia, oltre alle spese sostenute, come quelle funerarie.
  • Danni subiti dalla vittima, che passano agli eredi: se la persona è sopravvissuta per un tempo apprezzabile, il danno biologico per quel periodo e la sofferenza di chi era consapevole della fine imminente. Non è invece risarcibile agli eredi il danno da perdita della vita in sé quando la morte è stata immediata (Cass. Sezioni Unite n. 15350/2015).

Termini

Per i danni da circolazione stradale la prescrizione ordinaria è di due anni (art. 2947, comma 2, c.c.). Quando però il fatto è reato e il reato ha una prescrizione più lunga, si applica quest’ultima anche all’azione civile (art. 2947, comma 3, c.c.). Per l’omicidio stradale i termini di prescrizione del reato sono raddoppiati (art. 157 c.p.). Se il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, o il processo penale si conclude con sentenza definitiva, il termine civile ricomincia a decorrere da quel momento: per questo è importante non perdere di vista le date.

Penale e civile: perché seguirli insieme

Gli atti del procedimento penale, come la ricostruzione della dinamica, l’autopsia e gli esiti degli accertamenti su alcol e stupefacenti, sono spesso decisivi anche per il risarcimento. La costituzione di parte civile permette di chiedere il risarcimento nel processo penale, senza passare dalla negoziazione assistita che la legge richiede prima di una causa civile per danni da circolazione (art. 3 del decreto-legge 132/2014). In altri casi conviene trattare con l’assicurazione o agire in sede civile. La scelta si fa caso per caso, valutando tempi, prove e posizione dell’assicurazione.

Nello studio il procedimento penale è seguito dall’Avv. Pier Giorgio Ometto e la richiesta di risarcimento dall’Avv. Massimo Calzavara, che lavorano sullo stesso fascicolo.

Ogni caso è diverso: non promettiamo risultati. Promettiamo una valutazione seria degli atti e una risposta chiara sulle possibilità concrete, sul piano penale e su quello civile.

Domande frequenti

Dobbiamo presentare una denuncia perché si proceda?

No. L’omicidio stradale è procedibile d’ufficio: la Procura indaga anche senza denuncia. I familiari possono comunque presentare memorie, indicare elementi di prova e chiedere di essere informati di un’eventuale richiesta di archiviazione.

Chi può costituirsi parte civile?

Chi ha subito un danno dal reato: di regola il coniuge o il convivente, i figli, i genitori, i fratelli e anche nonni e nipoti, pure se non conviventi, quando dimostrano un legame affettivo effettivo. Ciascuno chiede il risarcimento del proprio danno.

Possiamo nominare un nostro medico per l’autopsia?

Sì. Quando l’autopsia è disposta dalla Procura come accertamento non ripetibile, la persona offesa riceve l’avviso e può nominare un consulente tecnico di parte, che partecipa alle operazioni e formula osservazioni.

L’assicurazione ci ha già fatto un’offerta: cosa facciamo?

Non firmate prima di averla fatta valutare. Se non accettate l’offerta, l’assicurazione deve comunque versare la somma, che viene considerata un acconto sul risarcimento definitivo.

Il responsabile non era assicurato o è fuggito: chi paga?

Interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla CONSAP, che risarcisce i danni alla persona causati da veicoli non identificati o non assicurati.

Si può avere una somma prima della fine del processo?

Con la sentenza di condanna, su richiesta della parte civile, il giudice può assegnare una provvisionale, cioè una somma immediata nei limiti del danno già provato. Anche l’offerta dell’assicurazione non accettata viene versata come acconto.

Quanto tempo abbiamo per agire?

La prescrizione ordinaria per i danni da circolazione è di due anni, ma quando il fatto è reato si applica la prescrizione più lunga prevista per il reato, che per l’omicidio stradale è raddoppiata. Conviene comunque muoversi presto, perché alcune attività, come la partecipazione all’autopsia, si svolgono nei primi giorni.

Quanto costa una prima valutazione?

Il primo colloquio è gratuito. Prima di ogni attività vi indichiamo per iscritto compenso e spese prevedibili. Leggete come funziona il compenso.

Avete perso un familiare in un incidente stradale?
Alcune attività si svolgono nei primi giorni: chiamateci, anche solo per capire cosa fare.
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